Roma 18 maggio 2017 20:59
Con riferimento all’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro subordinato, iniziato il 15 maggio 2014, con l’Ing. Mauro Moretti, Leonardo rende noto quanto segue.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione tenutasi in data 16 maggio 2017, ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione all’Ing. Moretti di un’indennità compensativa e risarcitoria pari a Euro 9.262.000,00 oltre alle competenze di fine rapporto e di quanto spettante in relazione ai diritti maturati nell’ambito della partecipazione ai piani di incentivazione a breve e medio-lungo termine, come riportati nella Relazione sulla Remunerazione della Società.
Tale attribuzione è stata determinata in linea con le disposizioni di legge e di contratto applicabili, nonché in conformità ed in coerenza con quanto indicato nella politica di remunerazione adottata da Leonardo con il coinvolgimento del Comitato per la Remunerazione, illustrata nella Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2017 e sottoposta, con esito favorevole, al voto consultivo dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 16 maggio 2017.
A tale indennità si aggiunge un importo di Euro 180.000,00 a fronte di rinunce specifiche effettuate dall’Ing. Moretti nell’ambito della risoluzione del rapporto.
I suddetti importi saranno erogati entro 40 giorni dalla formalizzazione degli atti di cessazione del rapporto.
Non è previsto alcun vincolo di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto e, pertanto, nessun corrispettivo sarà dovuto a tale titolo.
A seguito della rinuncia fatta a suo tempo dall’Ing. Moretti al compenso di Amministratore Delegato, nulla è dovuto all’Ing. Moretti per la cessazione di tale carica.
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate, si precisa che la suddetta deliberazione – data la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 3 lett. b) del citato Regolamento – beneficia dell’esenzione dall’applicazione della disciplina procedurale ai sensi dell’art. 11.2, lett. b) della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2010, e da ultimo aggiornata in data 20 dicembre 2016.
Si segnala altresì che l’operazione in questione non costituisce, ai sensi della summenzionata Procedura, un’operazione con parte correlata “di maggiore rilevanza”.