Roma 16 maggio 2014 09:24
Con riferimento all’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro subordinato, iniziato nel 2001, con il dott. Alessandro Pansa, Finmeccanica rende noto quanto segue.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione tenutasi in data 15 maggio 2014, ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione al dott. Pansa di un’indennità compensativa e risarcitoria pari a Euro 5.450.000, oltre alle competenze di fine rapporto e di quanto spettante in relazione ai diritti maturati nell’ambito della partecipazione ai piani di incentivazione a breve e medio-lungo termine nel corso del 2013 da erogare per cassa, come riportati nella Relazione sulla Remunerazione della Società.
Tale attribuzione è stata determinata in linea con le disposizioni di legge e di contratto applicabili, nonché in conformità ed in coerenza con quanto indicato nella politica di remunerazione adottata da Finmeccanica con il coinvolgimento del Comitato per la Remunerazione (composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi e a maggioranza indipendenti), illustrata nella Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2014 e sottoposta, con esito favorevole, al voto consultivo dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 15 maggio 2014.
A tale indennità si aggiunge un importo di Euro 80.000, a fronte di rinunce specifiche effettuate dal dott. Pansa nell’ambito della risoluzione del rapporto.
I suddetti importi saranno erogati entro trenta giorni dalla formalizzazione degli atti di cessazione del rapporto.
Non è previsto alcun vincolo di non concorrenza successivo alla cessazione del rapporto e, pertanto, nessun corrispettivo sarà dovuto a tale titolo.
Non è previsto il mantenimento di benefici economici successivamente alla risoluzione del rapporto.
A seguito della rinuncia fatta a suo tempo dal dott. Pansa al compenso di Amministratore Delegato, nulla è dovuto al dott. Pansa per la cessazione da tale carica.
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate, si precisa che la suddetta deliberazione – data la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 3 lett. b) del citato Regolamento – beneficia dell’esenzione dall’applicazione della disciplina procedurale ai sensi dell’art. 11.2, lett. b) della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2010, successivamente aggiornata in data 13 dicembre 2011 e 18 dicembre 2013.
Si segnala altresì che l’operazione in questione non costituisce, ai sensi della summenzionata Procedura, un’operazione con parte correlata “di maggiore rilevanza”.